ASSOCIAZIONE NAZIONALE FISIATRI – A.N.F.
PREMESSE – COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE
E’ costituita in data odierna l’Associazione Nazionale denominata “A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FISIATRI”, in forma abbreviata denominabile anche “A.N.F.”, con sede in Roma, via Francesco Saverio Bonucci n. 18.
L’Associazione Nazionale A.N.F. è regolata dalla normativa del Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.
STATUTO
Capo I – NORMATIVA GENERALE
Articolo 1 – Scopi
L’Associazione Nazionale Fisiatri (A.N.F.) è una Associazione Sindacale che ha per scopo la tutela degli interessi morali, sociali e professionali dei medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa ed equipollenti, medici in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa o medici che operano in area riabilitativa.
L’Associazione Nazionale Fisiatri:
i) Promuove ogni iniziativa sindacale per valorizzare e tutelare la professionalità dei Fisiatri e dei medici in formazione specialistica.
ii) Assume, inoltre, le opportune iniziative volte a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei professionisti su elencati.
iii) Favorisce l’azione di aggiornamento e formazione dei propri iscritti a garanzia della loro professionalità e dei pazienti.
iv) Fornisce ai propri iscritti consulenza, assistenza e tutela sindacale attraverso i propri dirigenti, rappresentanti e consulenti.
v) Cura gli interessi professionali e sindacali degli iscritti dell’Area Riabilitativa che esercitano la propria attività:
– in Aziende, Strutture, Presidi ed Enti che erogano prestazioni dell’Area Riabilitativa;
– in regime libero professionale;
– nelle Istituzioni Universitarie.
L’A.N.F., organizzazione non a scopo di lucro, può aderire ad altre federazioni o confederazioni sindacali per il perseguimento del proprio scopo e degli interessi generali della categoria professionale medica rappresentata. Per il perseguimento dello scopo sindacale può collaborare con altri sindacati, associazioni e/o organizzazioni mediche e scientifiche nazionali e internazionali, purché non siano in contrasto con lo scopo sindacale perseguito dall’Associazione Nazionale Fisiatri o con il presente Statuto.
Articolo 2
– Organi di informazione
Sono organi ufficiali di informazione:
a) sito web dell’A.N.F.;
b) altre pubblicazioni o notiziari informativi periodici, anche editi in formato elettronico.
Articolo 3
– Soci
Possono iscriversi all’A.N.F., a norma di regolamento, i laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa ed equipollenti, i medici in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa, nonchè medici specialisti che operano nell’area della Riabilitazione da almeno 7 anni, come comprovato da certificazione dell’ente presso il quale lavora.
Possono inoltre aderire Presidi e Strutture che erogano prestazioni rientranti nell’Area Riabilitativa, rappresentate da un medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa o medici specialisti che operano nell’area della riabilitazione da almeno 7 anni.
Si decade dall’iscrizione all’A.N.F. e da eventuali cariche elettive dopo 12 mesi di mora nel versamento della quota associativa sindacale.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’A.N.F., con possibilità di ottenerne copia;
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale.
Agli iscritti è fatto divieto di effettuare attività contraria agli scopi perseguiti dalla A.N.F..
Gli iscritti cessano di essere tali in caso di indegnità morale o professionale accertata dal Collegio dei Probiviri, di cui all’art. 14, nonché di mora nel pagamento delle quote associative, o di scioglimento dell’Associazione stessa.
La Segreteria Nazionale, sulla base di documentazione predisposta dai propri membri, può decidere la sospensione temporanea e cautelativa di un iscritto in quanto tale, e quindi anche dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte, formalizzando il provvedimento disciplinare ed inviandolo alla valutazione dei Probiviri.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori. Si considerano tali coloro che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari. Si considerano tali coloro che aderiranno successivamente alla costituzione dell’Associazione;
3) soci onorari o benemeriti. Si considerano tali coloro che per volontà dell’Assemblea vengono insigniti per aver contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell’Associazione con la loro opera materiale e intellettuale e/o il loro sostegno ideologico e morale.
I soci onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali.
L’A.N.F. può ricevere da persone fisiche e/o giuridiche contribuzioni economiche a sostegno delle iniziative associative e per la promozione della propria attività.
L’adesione all’A.N.F. è volontaria e avviene secondo le modalità previste nel regolamento.
Per tutti gli associati è previsto il diritto di voto (salvo quanto specificato all’art.18 e 19 dello Statuto) per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’A.N.F..
Ai soci non può essere preclusa alcuna attività sociale né la partecipazione ad altre Associazioni o Società Scientifiche dell’area riabilitativa
Articolo 4
– Cariche Associative
Le cariche sindacali hanno una durata quadriennale e vengono attribuite a maggioranza semplice dei voti, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Non sussistono incompatibilità delle cariche sindacali con quelle delle Società Scientifiche dell’Area Riabilitativa.
Restano ferme le incompatibilità previste da leggi dello Stato.
Capo II
– ORGANIZZAZIONE
Articolo 5
– Struttura organizzativa
L’Associazione si articola come segue:
SEGRETERIA NAZIONALE – (10 membri)
Segretario Nazionale*
Vice Segretario Nazionale *
Past Segretario Nazionale
6 Rappresentanti Nazionali, con Delega, su designazione del Segretario Nazionale:
per i Rapporti Istituzionali
per il Coordinamento Interregionale
per gli Ospedalieri Pubblici e Privati
per i Territoriali Pubblici e Privati Accreditati
per i Liberi Professionisti (Privati puri)
per gli Universitari
1 Rappresentante Nazionale dei Medici in formazione specialistica e Giovani Specialisti (non deve avere compiuto 35 anni al momento delle elezioni e non deve essere inquadrato stabilmente in una delle precedenti tipologie)
*Segretario e Vicesegretario non possono essere della stessa area di appartenenza (es. tutti e due ospedalieri o territoriali o universitari).
TESORIERE
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(in numero di tre, devono avere almeno 20 anni di anzianità di specializzazione o di attività in riabilitazione)
REVISORE DEI CONTI (in numero di uno)
SEGRETERIE REGIONALI e DELLE PROVINCE AUTONOME
Segretario
Rappresentante degli Ospedalieri
Rappresentante dei Territoriali
Rappresentante dei Liberi Professionisti
Rappresentante degli Universitari
Rappresentante dei Medici in formazione specialistica e Giovani Specialisti (sino ai 35 anni, e non inseriti stabilmente in ambiente lavorativo)
Rappresentante per le Province ASP o AUSL o Aziende Ospedaliere
Le cariche associative vengono distribuite su designazione del Segretario Regionale in relazione al numero degli iscritti nella Regione o nella Provincia Autonoma.
Articolo 6
– Consiglio Nazionale
E’ l’organo dell’A.N.F. che opera per la tutela e la valorizzazione della professione degli iscritti.
E’ l’organo deliberante per la politica sindacale.
Fanno parte del Consiglio nazionale:
a ) Segretario Nazionale;
b) Vice Segretario;
c) Rappresentanti Nazionali
d) Tesoriere
e) Segretari Regionali
E’ convocato, con le modalità operative decise dal regolamento, almeno due volte l’anno dal Segretario Nazionale, ovvero da un terzo dei componenti la Segreteria Nazionale.
1. Collabora con la Segreteria Nazionale per l’attuazione delle linee programmatiche e per il perseguimento dei fini statutari;
2. Nomina il Tesoriere della Associazione Nazionale Fisiatri su proposta della Segreteria Nazionale;
3. Approva i regolamenti previsti dallo Statuto, nel rispetto di quanto già in esso indicato;
4. Favorisce e promuove le attività delle Segreterie Regionali;
5. Approva il bilancio annuale preventivo e consultivo preparati dal Tesoriere, da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea Generale;
6. Propone all’Assemblea Generale le modifiche di Statuto e Regolamento e individua la sede del Congresso Nazionale;
7. Propone ai Probiviri il deferimento di un iscritto che ha perseguito azioni contro l’A.N.F. e la sua politica sindacale o che ha compiuto azioni in espresso contrasto con le norme legali professionali e deontologiche, a norma di regolamento;
8. Valuta le proposte di Commissariamento formulate e discusse dalla Segreteria Nazionale per dimissioni del Segretario, per attività contraria agli scopi perseguiti dal Sindacato, per mancata iscrizione, per indegnità morale o professionale accertata dal Collegio dei Probiviri, di cui all’art. 15, nonché di scioglimento della segreteria regionale;
9. Decide le sanzioni disciplinari (previste nel regolamento) applicabili, a maggioranza semplice, con voto segreto, su parere motivato del Collegio dei Probiviri.
Articolo 7
– Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita da tutti gli iscritti.
L’Assemblea Generale viene convocata dal Segretario Nazionale – o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Nazionale aventi diritto di voto, ovvero da un quinto degli iscritti, almeno 60 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Le Assemblee Generali possono essere ordinarie o straordinarie.
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno solare precedente e di quello preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Segretario Nazionale lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci. In quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
L’Assemblea in sede ordinaria:
– approva le linee generali del programma di attività sindacale, su proposta della Segreteria Nazionale;
– approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dalla Segreteria Nazionale;
– approva i regolamenti predisposti dalla Segreteria Nazionale;
– provvede agli adempimenti di cui all’ art. 14;
– delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che la Segreteria Nazionale riterrà di sottoporle;
– delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
L’Assemblea in sede straordinaria:
– delibera le modificazioni del presente Statuto;
– delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno degli iscritti e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve avere luogo a distanza di almeno trenta minuti dopo la prima.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è, in ogni caso, indispensabile il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Segretario Nazionale o, in sua mancanza, dal Vice Segretario.
Le deliberazioni sono sottoscritte dal Segretario insieme al Vice segretario.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei Soci nelle modalità previste dal regolamento, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sindacale e sul sito web, ovvero sui mezzi di informazione dell’A.N.F..
Articolo 8
– Congresso Nazionale
Esprime orientamenti di politica associativa sindacale, discute tematiche professionali di particolare rilevanza ed approfondisce situazioni di specifico interesse per la categoria.
Viene indetto dal Segretario Nazionale almeno una volta ogni due anni secondo le modalità previste dal regolamento.
Articolo 9
– Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale dell’A.N.F..
È colui che assicura la valorizzazione e la tutela della professionalità degli associati. Verifica il buon andamento dell’organizzazione sindacale centrale e periferica e vigila sul rispetto delle norme statutarie e sindacali.
Egli la rappresenta, altresì, a pieno titolo in tutte le sedi politiche, economiche e sociali ed ha potere di firma degli atti che derivano da tale rappresentatività. Relaziona alla Segreteria Nazionale sull’attività svolta nell’ambito delle Istituzioni Pubbliche, sociali e sindacali ed informa periodicamente gli organi periferici.
Convoca e presiede la Segreteria Nazionale dirigendone i lavori.
Promuove tutte le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutari.
Collabora all’attività redazionale dei mezzi di comunicazione del sindacato.
In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Segretario Nazionale, in caso d’impedimento di questo ultimo, dal Past Segretario e, in caso di impedimento di quest’ultimo, da un altro componente della Segreteria Nazionale per l’occasione individuato dalla Segreteria Nazionale stessa, su indicazione del Segretario Nazionale.
Articolo 10
– Vice Segretario Nazionale
Collabora con il Segretario Nazionale per la valorizzazione e la tutela della professionalità degli associati. Non deve appartenere allo stesso ambito lavorativo del Segretario Nazionale eletto.
Sostituisce il Segretario Nazionale in caso di sua non disponibilità in riunioni o eventi.
Articolo 11
– Past Segretario Nazionale
Il Past Segretario Nazionale collabora con il Segretario e il Vice Segretario Nazionale in tutte le loro funzioni, li sostituisce in caso d’impedimento e li rappresenta per effetto di una delega specifica.
Articolo 12
– Segretari Regionali e delle Province Autonome
I Segretari Regionali e delle Provincie Autonome coordinano le iniziative nella loro regione; provvedono a tenere i rapporti con le Autorità politiche e sanitarie regionali e delle Provincie Autonome ed i collegamenti con le rappresentanze delle altre organizzazioni sindacali, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Segreteria Nazionale.
I Segretari regionali sono tenuti alla conservazione ed all’aggiornamento dell’elenco degli iscritti della propria Regione inviato loro, con cadenza bimestrale, dalla segreteria nazionale.
Provvedono a notificare alle Aziende sanitarie della Regione i loro nominativi insieme a quello dei membri delle Segreterie Regionali.
Possono delegare a specifici compiti i componenti della Segreteria Regionale.
Articolo 13
– Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione della Segreteria Nazionale e ha la responsabilità dell’amministrazione e della conservazione del patrimonio dell’A.N.F.. Partecipa alle attività sindacali in ruolo consultivo senza diritto di voto.
Ha tutti i poteri di firma sociale nei rapporti con gli Istituti Bancari, con gli Enti e Banco Posta.
Redige i bilanci con documentazione annuale ed ha la responsabilità dei bilanci economici da sottoporre all’approvazione della Segreteria Nazionale e dell’Assemblea Generale. Controlla le quote d’iscrizione e delle altre entrate dell’Associazione.
Autorizza, in accordo col Segretario Nazionale, la spesa e verifica la corrispondenza delle uscite.
Provvede a tenere aggiornato l’inventario dei beni dell’Associazione.
Il Tesoriere può essere coadiuvato da un consulente amministrativo esterno nominato dall’Associazione.
Articolo 14
– Collegio dei Probiviri
I Probiviri, in numero di tre, sono designati dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale; devono avere almeno 20 anni di anzianità di specializzazione o di attività in riabilitazione, durano in carica quattro anni e designano fra loro un Presidente.
Compito dei Probiviri è di valutare, su richiesta della Segreteria Nazionale, ipotesi di indegnità morale o professionale degli iscritti (v. art. 24 CC).
Le modalità operative del Collegio dei Probiviri sono definite dal regolamento attuativo.
Articolo 15
– Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è un consulente designato dal Consiglio Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale. Esso dura in carica quattro anni.
Le funzioni e i doveri del Revisore dei Conti sono quelli previsti dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile, in quanto applicabili.
Articolo 16
– Il Direttore del sito web e degli strumenti di comunicazione
Il Direttore Responsabile del sito web e degli strumenti di comunicazione viene designato dalla Segreteria Nazionale e partecipa alle attività associative sindacali in modo consultivo, relazionando sull’attività del sito di cui ha mandato fiduciario. Per le modalità di gestione, la redazione e le modalità e uso dei mezzi di divulgazione, il Direttore si dovrà attenere alle indicazioni del Segretario Nazionale ed al regolamento attuativo.
CAP III
– LE PROCEDURE ELETTORALI
Articolo 17
– ELEZIONI NAZIONALI (on-line e in presenza, o solo on-line)
Ogni quattro anni, senza limite di numero di mandati, i soci avranno 5 voti disponibili:
1) Segretario, 2) Vice Segretario, 3) Rappresentante (tre preferenze),
Gli specializzandi e gli specialisti non stabilizzati, purché di età non superiore a 35 anni, avranno un unico voto a disposizione, per il loro rappresentante.
Il Tesoriere verrà eletto dal Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, alla prima riunione dopo le elezioni nazionali.
Articolo 18
– ELEZIONI REGIONALI (on-line e in presenza, o solo on-line)
Ogni quattro anni, senza limite di numero di mandati, i soci avranno 4 voti disponibili:
1) Segretario, 2) Rappresentante (tre preferenze).
Gli specializzandi e gli specialisti non stabilizzati, purchè di età non superiore a 35 anni, avranno un unico voto a disposizione, per il rappresentante “specializzandi e giovani medici”.
Le elezioni regionali devono essere effettuate dai 15 ai 90 giorni prima delle elezioni nazionali (salvo deroghe).
CAPO IV
PARTE ECONOMICA
Articolo 19
– GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo, come da regolamento, il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’A.N.F. e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.
Articolo 20
– BILANCIO
I bilanci fanno riferimento all’anno solare e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Dopo la chiusura dell’anno di riferimento, il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e preventivo del nuovo anno, corredandoli della relazione economico-finanziaria.
Il Tesoriere entro il 31 marzo sottopone detti documenti all’esame ed alla approvazione dei Revisori dei Conti e quindi all’approvazione della Segreteria Nazionale, perché possano poi essere ratificati dall’Assemblea Generale.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’A.N.F., poiché essa non persegue fini di lucro, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti per legge, nel qual caso gli eventuali saldi attivi di gestione concorreranno a incrementare il fondo patrimoniale.
Al fine di garantire una corretta amministrazione ed un’esatta formazione del bilancio, nonché di permettere un efficace controllo da parte dei Revisori dei Conti, il Tesoriere dovrà provvedere alla tenuta di una contabilità consultabile periodicamente.
In caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’A.N.F ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21
– PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:
1) da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
4) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
L’A.N.F. deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
All’A.N.F. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
Articolo 22
– ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (art. 20 c.c.), secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 460/97 (art. 10, c. 1 lett. g) per l’obbligatorietà̀ della redazione del bilancio o rendiconto annuale.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’A.N.F. nei dieci giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. I bilanci consuntivo e preventivo sono inoltre trasmessi a tutti i soci con modalità elettronica via PEC o mail ordinaria, secondo quanto previsto per la convocazione assembleare.
CAPO V
ULTIME NORME
Articolo 23
– SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione (art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (art. 31 c.c.) ossia ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 24
– Norma transitoria
Con l’approvazione del presente Statuto, i fondatori dell’Associazione ad interim costituiranno la Segreteria Nazionale che eleggerà al suo interno il Segretario Nazionale, il vice Segretario, il Tesoriere, i Probiviri, i Revisori dei conti, il Direttore del sito Web e degli strumenti di comunicazione e approveranno il regolamento attuativo dell’A.N.F..
Entro 12 mesi a far data dall’approvazione del presente Statuto, a cura del Segretario Nazionale in carica, verranno indette nuove elezioni per il rinnovo di tutte le cariche e di tutti gli organi associativi sindacali conformemente a quanto previsto dalle norme statutarie e del regolamento.
Articolo 25
– RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.