Regolamento
Regolamento
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FISIATRI – ANF
REGOLAMENTO
GENERALITA’
Articolo 1 – SOCI
MODALITA’ di ISCRIZIONE
Sono SOCI iscritti alla Associazione Nazionale Fisiatri – A.N.F. – i laureati in medicina e chirurgia, specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa o equipollenti, i medici in formazione specialistica in Medicina Fisica e Riabilitativa e coloro che, pur non avendo la specialità nella Disciplina, svolgono la loro attività in Riabilitazione da almeno 7 anni.
La domanda d’iscrizione all’A.N.F. dovrà essere corredata da idonea documentazione, adeguatamente comprovante, alla data della sua presentazione, il possesso dei requisiti di ammissione, costituiti dal titolo accademico compiutamente accettato dall’A.N.F..
Con la domanda di iscrizione si accettano Statuto e Regolamento dell’A.N.F. .
Nella domanda devono essere dichiarati generalità, CF, tel/cell, PEC, email, l’iscrizione all’Ordine dei Medici, la Specializzazione in medicina fisica e riabilitativa (o l’iscrizione alla scuola di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa) o l’area riabilitativa di attività, la regione e provincia di appartenenza, nel cui elenco sindacale l’iscritto sarà inserito.
La domanda viene esaminata dalla Segreteria Nazionale, entro sessanta giorni, per l’eventuale approvazione, sentito il Segretario Regionale competente. L’adesione all’Associazione Sindacale è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
RECESSO
Il socio può chiedere il recesso dall’A.N.F. in qualsiasi momento.
Si considera sospeso il socio che supera i 12 mesi di morosità dal pagamento della quota associativa, e perde i diritti di elettorato passivo e attivo, ma viene reintegrato non appena regolarizzerà il suo debito nei confronti dell’A.N.F. . ed è tenuto però a pagare tutte le quote associative non corrisposte sino ai quattro anni precedenti. Oltre i quattro anni di morosità perde la qualifica di socio definitivamente e si dovrà iscrivere nuovamente all’A.N.F.
Gli iscritti in regola possono partecipare a tutte le assemblee e manifestazioni sindacali, professionali e formative organizzate dall’A.N.F.
I giovani specialisti <35 anni vengono inclusi nell’ambito dell’area “Medici in Formazione Specialistica e Giovani Specialisti”.
MODALITA’ ELEZIONI E ASSEMBLEE
Articolo 2 – Norme per le convocazioni di riunioni e assemblee
Tutte le convocazioni per le riunioni di Assemblee o per Elezioni vengono effettuate attraverso il sito e via email agli iscritti da parte del Segretario Nazionale o tramite i Segretari Regionali.
L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea (da remoto o mista), nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
Articolo 3 – Assemblee Elettive
Le Assemblee per le elezioni devono essere convocate, mediante gli organi di informazione dell’Associazione con notifica ai propri iscritti, con una delle seguenti modalità: email, PEC, whatsapp, messaggi, telefono, cellulare, almeno 30 giorni prima della scadenza dei mandati.
La convocazione dovrà indicare la data, la sede e gli orari di apertura del seggio, le modalità di voto (in forma mista: presenza e online, oppure solo online). Non sono ammesse le deleghe.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente (fisicamente o da remoto) almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti (fisicamente o da remoto), art. 21 c. 1 codice civile. In entrambi i casi è ammessa la partecipazione del socio in modalità audio visiva, purché tale partecipazione sia asseverata dal Segretario dell’assemblea verbalizzante.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto (online, oppure in forma mista in presenza e online); decide la maggioranza semplice dei voti espressi validi. Per la modalità online saranno utilizzate apposite piattaforme informatiche in grado di garantire in sicurezza e anonimato l’espletamento del voto, nonché la segretezza e la certezza del voto.
Il diritto di voto spetta ad ogni iscritto che sia in regola con il pagamento delle quote associative 1 ora prima dell’inizio delle votazioni.
Art. 4 – Elezioni Regionali
Il Segretario Regionale in carica convoca in Assemblea elettiva, nei 90-15 giorni precedenti le elezioni nazionali, tutti gli iscritti della Regione.
In caso di assenza o di inadempienza del Segretario Regionale, è il Vice Segretario Regionale a surrogarne le funzioni;
L’Assemblea è presieduta dal Segretario Regionale, il quale, accertata la validità dell’assise, nomina tra i presenti due scrutatori ed insedia il seggio elettorale.
Al termine delle elezioni, a scrutinio ultimato, il Segretario Regionale proclama gli eletti e nomina altresì i rappresentanti ospedaliero, territoriale, universitario, della libera professione.
Verranno poi distribuite le deleghe ai rappresentanti provinciali (e ASP o AUSL o Aziende Ospedaliere, che si faranno carico di tutte le problematiche di ogni ambito. Nel caso in cui gli iscritti votanti siano in numero inferiore al bisogno, ci sarà un unico rappresentante provinciale per più province.
Il verbale delle avvenute elezioni deve essere firmato dagli scrutatori e dal Segretario Regionale neoeletto, il quale entro 15 gg. dalla data delle elezioni deve inviarlo, in copia, al Segretario Nazionale.
I Segretari Regionali fanno parte del Consiglio Nazionale.
Articolo 5 – Elezioni Nazionali
Il Segretario Nazionale in carica, o in sua mancanza il Vice Segretario Nazionale, ogni quattro anni, provvede a convocare l’Assemblea degli iscritti per le elezioni nazionali
L’Assemblea viene presieduta dal Segretario Nazionale uscente, che nomina due o più scrutatori tra i presenti,
La scheda elettorale deve riportare lo spazio per i nominativi dei candidati per ogni singola carica di:
- a) Segretario Nazionale;
- b) Vice Segretario Nazionale;
- c) tre spazi per il voto a tre Rappresentanti
I Medici in formazione specialistica e i giovani specialisti non stabilizzati avranno nella scheda un unico spazio per il loro rappresentante;
Le candidature devono essere presentate entro l’apertura del seggio elettorale e consegnate al presidente del seggio 1 ora prima dell’inizio delle elezioni.
Ogni avente diritto al voto dispone di una sola scheda prestampata/modulo online, non sono ammesse deleghe.
In tutte le cariche, in caso di parità di voti raccolti, viene dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’A.N.F..
Articolo 6– Assemblee Regionali
L’Assemblea Regionale ordinaria di tutti gli iscritti deve essere convocata almeno una volta l’anno.
E’ convocata dal Segretario Regionale.
Può prevedere lo svolgimento a distanza o in forma mista (in presenza e on-line)
A maggioranza semplice, possono essere poste in discussione questioni diverse da quelle previste dall’Ordine del Giorno di convocazione, se l’Assemblea è d’accordo.
Non sono ammesse deleghe.
Le Assemblee Straordinarie devono essere convocate con le stesse modalità di cui all’ articolo 2, per votazioni su mozioni di sfiducia, dettagliatamente motivate, in generale o sull’operato del Segretario Regionale. Dette mozioni devono essere poste da almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno degli iscritti e delibera validamente a maggioranza semplice.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.
La seconda convocazione deve avere luogo a distanza di almeno trenta minuti dopo la prima.
Le votazioni su mozioni di sfiducia debbono avvenire a scrutinio segreto secondo le modalità di cui all’ articolo 2, e si decide a maggioranza semplice.
Articolo 7 – Consiglio Nazionale
Almeno una volta per semestre viene convocato dal Segretario Nazionale, in accordo con la Segreteria Nazionale, a mezzo di lettera o cartolina semplice, email, PEC, ovvero di altra informativa. Tali riunioni possono prevedere lo svolgimento a distanza o in forma mista (in presenza e a distanza).
Articolo 8 – Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale almeno ogni due mesi. Può essere convocata anche su richiesta dei due terzi dei componenti eletti. Deve prevedere lo svolgimento a distanza o in forma mista (in presenza e a distanza)
L’assenza ingiustificata di un componente della Segreteria Nazionale a più di 3 riunioni comporta la sua decadenza.
Articolo 9 – Segreteria Regionale
Il Segretario Regionale è tenuto a convocare la Segreteria regionale almeno trimestralmente; i relativi verbali di riunione devono essere inviati al Segretario Nazionale entro il termine di quindici giorni dalla riunione, a cui va data adeguata pubblicità.
Art. 10 – Organizzazione Congresso Nazionale
Per l’organizzazione del Congresso Nazionale, la Segreteria Nazionale designa il Presidente del Comitato organizzatore che individuerà, tra gli iscritti, gli altri componenti.
Il Comitato concorda preventivamente gli aspetti economici con il Tesoriere e rendiconta le spese sostenute.
SOSTITUZIONI, DIMISSIONI E COMMISSARIAMENTI
Articolo 11 – Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale dell’A.N.F..
In caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Segretario Nazionale, in caso di impedimento di questo ultimo, dal Past Segretario e, in caso d’impedimento di questo ultimo, da altro componente della Segreteria Nazionale per l’occasione individuato dalla Segreteria Nazionale stessa a maggioranza semplice.
Articolo 12 – Dimissioni dalle cariche istituzionali
Le dimissioni dalle cariche istituzionali devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata o PEC al Segretario Nazionale.
Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile la sostituzione del dimissionario, l’organo di cui egli faceva parte rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato, purché sia ancora costituito almeno dalla metà più uno dei suoi componenti.
In caso di dimissioni di tutti i componenti di un organo sindacale o di inadeguatezza numerica per come su citato, il Segretario Nazionale o, in sua assenza, il socio ricoprente cariche sindacali con maggiore anzianità di iscrizione all’A.N.F., indice nuove elezioni per il rinnovo delle cariche.
In caso di dimissioni del Segretario Nazionale, subentra il Vice Segretario Nazionale che convoca entro tre mesi il Consiglio Nazionale per procedere all’elezione del nuovo Segretario.
In caso di dimissioni del Segretario Regionale, i componenti della Segreteria interessata provvedono a designare il Segretario al loro interno, per consentire la corretta e rapida conduzione delle attività fino alla scadenza del mandato.
In caso di mancato accordo sulla designazione, si procede ad una nuova elezione, secondo gli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.
I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza di tutte le cariche sindacali, come da Statuto.
Art. 13- Settore Medici in Formazione Specialistica e Giovani Specialisti
L’A.N.F. attua tutte le iniziative per favorire l’inserimento nella futura attività professionale degli iscritti in formazione specialistica e degli specialisti non stabilizzati nella Disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa.
Gli iscritti al presente settore eleggono, per ciascuna Regione, un Rappresentante che fa parte a tutti gli effetti della rispettiva Segreteria Regionale, e nel corso delle elezioni nazionali eleggono il loro Rappresentante Nazionale, quale componente della Segreteria Nazionale.
Articolo 14 – Probiviri
Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti, su proposta della Segreteria Nazionale e designati dall’Assemblea Generale, e dura in carico quattro anni .
Il Collegio dei probiviri all’atto dell’insediamento designa al proprio interno il Presidente. Ha il compito di valutare, su richiesta della Segreteria Nazionale, ipotesi di indegnità morale o professionale degli iscritti, o controversie fra gli iscritti e i rappresentanti sindacali degli organi di governo nazionali e regionali dell’associazione. Per ogni controversia il Collegio apre una istruttoria che si conclude con un giudizio di merito e la redazione di un verbale a firma congiunta del collegio.
DISCIPLINARE
Art. 15- Regolamento disciplinare
La Segreteria Nazionale deferisce al Collegio dei Probiviri l’iscritto per cui vengono formulate ipotesi di indegnità morale, professionale/deontologiche, sindacale, o giudiziarie.
Le cause di deferimento al Collegio sono:
- Professionali:
- a) mancato rispetto degli obblighi istituzionali degli Enti di appartenenza o delle norme contrattuali che regolano l’attività professionale;
- b) mancato rispetto dei diritti del paziente;
- c) mancato rispetto degli standard professionali;
- d) attività giudicata antisindacale dal Consiglio Nazionale;
- Giudiziarie:
- a) mandati di cattura o condanne definitive.
- Deontologiche:
- a) gravi scorrettezze amministrative o di altra natura nei confronti del paziente, delle Amministrazioni, dei Colleghi.
Il Comitato dei Probiviri alla prima riunione utile istruisce la pratica e valuta il deferimento.
Sulla scorta dei dati acquisiti decide in seduta comune, con votazione segreta, a maggioranza, l’addebito.
Il parere dei probiviri viene trasmesso al Consiglio Nazionale per tramite della Segreteria Nazionale che potrà applicare le sanzioni stabilite.
L’iscritto interessato riceve tempestiva ed ufficiale comunicazione del deferimento ed ha facoltà di ricorrere e presentare memorie difensive per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto deferimento al Collegio.
Il Consiglio Nazionale potrà applicare le sanzioni di censura, sospensione dalle cariche sindacali e radiazione.
La decisione finale del Collegio, non è appellabile, non viene resa pubblica ed è comunicata, con le motivazioni, all’interessato.
La Segreteria Nazionale, qualora ricorrano condizioni di urgenza, può disporre, in casi particolari e motivati, la sospensione temporanea cautelativa dell’iscritto che dovrà essere ratificata dai Probiviri.
Art. 16 – Commissariamento delle segreterie regionali
La Segreteria nazionale, in caso di mancato funzionamento o di ripetute e gravi irregolarità, o carenze nell’operato, o di gravi violazioni di norme statutarie delle Segreterie Regionali, ha l’autorità di deciderne il commissariamento.
La Segreteria Nazionale conferisce all’uopo l’incarico di Commissario Straordinario ad un iscritto, provvedendo a formalizzare con immediatezza la nomina. In caso di urgenza, il Segretario Nazionale nomina un Commissario Straordinario che dovrà essere sottoposto a ratifica da parte della Segreteria Nazionale nella prima seduta utile.
Il Commissario Straordinario di prassi relaziona periodicamente sul mandato ricevuto la Segreteria nazionale.
La gestione commissariale si protrae per il tempo necessario al compimento degli atti, e comunque non oltre sei mesi.
ASPETTI ECONOMICI
Art 17 – Quote associative
Le quote associative annuali, stabilite dalla Segreteria Nazionale al termine di ogni anno per l’anno successivo, devono essere versate da tutti i soci. I medici in formazione specialistica e gli specialisti non stabilizzati, afferenti all’ambito dei Medici in formazione specialistica e giovani specialisti, hanno quota ridotta del 50%.
Art 18 – Rimborsi
Premesso che non sono previsti alcuni compensi per l’attività sindacale svolta, sono previsti, se autorizzati volta per volta dal Tesoriere in accordo con la Segreteria Nazionale, rimborsi per le spese affrontate dai soci nello svolgimento di attività specifiche dell’Associazione. Esse devono essere anticipate e in seguito documentate da ricevute. Per gli spostamenti in qualunque modo effettuati sono previsti i rimborsi per biglietti di 2 classe o per voli se non possibile l’utilizzo della linea ferroviaria, e un pernottamento, se necessario data la distanza della residenza del socio dal luogo di svolgimento dell’attività sindacale specifica.
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